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Fattura elettronica differita: tutto quello che c’è da sapere sull’argomento

Novità sulla fattura elettronica

La fattura elettronica, entrata in vigore nel gennaio di quest’anno, ha provocato molti disagi ad aziende e liberi professionisti che in questi mesi hanno dovuto adattarsi a questo nuovo modo di trasmettere all’Agenzia delle Entrate tutti i dati relativi alle loro spese ed entrate e destreggiarsi tra delucidazioni aggiuntive e la calendarizzazione delle scadenze da parte degli organi competenti.

Qualche giorno fa è arrivata un’ulteriore chiarificazione da parte dell’Agenzia delle Entrate, questa volta relativa alla fattura elettronica differita per la prestazione dei servizi. Secondo la legge, per tutte le prestazioni di servizi resi nello stesso mese e nei confronti di uno stesso soggetto, aziende e liberi professionisti possono emettere un unico documento fiscale, a patto che vengano elencate nel dettaglio le diverse operazioni e che il documento venga emesso entro il 15 del mese successivo all’effettuazione dei servizi.

La risposta all’interpello numero 389 del 24 settembre 2019 arriva da un caso pratico. La nuova disposizione, effettiva da luglio 2019, dice che tra gli elementi che ogni fattura elettronica deve contenere necessariamente c’è la “data in cui è effettuata la cessione di beni o la prestazione di servizi ovvero data in cui è corrisposto in tutto o in parte il corrispettivo, sempreché tale data sia diversa dalla data di emissione della fattura”. I contribuenti hanno sollevato una questione molto interessante, chiedendo all’Amministrazione finanziaria se è possibile emettere un’unica fattura mensile riepilogativa di tutti i DDT di consegna in conto lavoro emessi nel corso dello stesso mese solare, nei confronti dello stesso committente, indicando nella sezione dedicata alla data nel file fattura elettronica quella della fine del mese.

Secondo quanto indicato dall’Agenzia delle Entrate, viene ribadito che la Legge consente di emettere un’unica fattura riepilogativa-differita per documentare le prestazioni di servizi resi nello stesso mese verso uno stesso utente, ma questo vale solo per quelle prestazioni per cui si è verificata l’esigibilità dell’imposta, il cui momento coincide con:

  • il pagamento dei corrispettivi;

  • il momento in cui sono rese o il mese successivo a quello in cui sono rese le prestazioni (dettagli nell’articolo 3, terzo comma, primo periodo, del decreto IVA)

  • il momento in cui sono ultimate o alla data di maturazione dei corrispettivi per le prestazioni cosiddette generiche rese da un soggetto passivo stabilito nel territorio dello Stato ad un soggetto passivo che è stabilito oltreconfine.

Tutto ciò resta valido fintanto che “anteriormente al verificarsi degli eventi indicati […] o indipendentemente da essi sia emessa fattura, o sia pagato in tutto o in parte il corrispettivo, l’operazione si considera effettuata, limitatamente all’importo fatturato o pagato, alla data della fattura o a quella del pagamento”.

Tutti coloro che sono alla ricerca di una figura professionale per una consulenza privata riguardante la fatturazione elettronica in zona Legnano possono rivolgersi allo Studio Colombo.