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Commissario liquidatore a Legnano, Busto Arsizio, Como e Varese: obblighi e adempimenti fiscali

Liquidazione coatta amministrativa

La liquidazione coatta amministrativa è una procedura concorsuale alternativa al fallimento che riguarda solo alcune tipologie di imprese, tra cui le società cooperative. Scopo della procedura è la liquidazione dei beni dell’imprenditore o dei soci, che vengono utilizzati per soddisfare le pretese creditorie nel rispetto del principio della par condicio creditorum.

Il Dr. ColomboDottore Commercialista e Revisore Contabile che opera nelle province di Milano, Como e Varese, è un commissario liquidatore per cooperative riconosciuto dal Mise, il Ministero dello Sviluppo Economico, organo preposto alla nomina di tali figure quando si rendono necessarie procedure esecutive.

Liquidazione coatta amministrativa di cooperative: la procedura

La procedura di liquidazione coatta amministrativa inizia con un provvedimento emesso dall’autorità amministrativa. Attraverso questo provvedimento, l’autorità mette la cooperativa in liquidazione. Contemporaneamente il Mise nomina sia il commissario liquidatore sia il comitato di sorveglianza, due figure fondamentali durante queste procedure. Il provvedimento che stabilisce la liquidazione dell’impresa viene pubblicato entro 10 giorni dall’emissione sulla Gazzetta Ufficiale e deve esserne fatta iscrizione nel registro delle imprese.

I poteri del commissario liquidatore nella liquidazione coatta amministrativa di cooperative

Una volta dichiarata la liquidazione coatta amministrativa, secondo quanto stabilito dall’articolo 104 della Legge Fallimentare, il commissario liquidatore ha la possibilità di chiedere al Giudice delegato la continuazione temporanea dell’esercizio dell’impresa. Questa richiesta può essere avanzata solo in caso sia già stato riscontrato il parere favorevole da parte del comitato dei creditori.

Il commissario liquidatore ha l’obbligo di mettere in atto una serie di adempimenti fiscali per tutte quelle operazioni ed attività effettuate dopo l’apertura della procedura concorsuale di Liquidazione coatta amministrativa.

Adempimenti fiscali durante la liquidazione coatta amministrativa: l’IVA

Secondo quanto stabilito dal D.P.R. 322/98 (art. 8, co. 4), il commissario liquidatore ha diversi obblighi in ambito fiscale. In particolare:

  • il commissario giudiziale deve fornire la prima dichiarazione annuale IVA riguardante l’anno d’imposta in cui è stata dichiarata la liquidazione coatta amministrativa. Al commissario liquidatore è richiesto l’uso di un modulo per indicare le operazioni registrate “nella parte di anno solare anteriore alla dichiarazione di liquidazione” ed un modulo per indicare le operazioni registrate dopo suddetta data;
  • il commissario liquidatore deve presentare la dichiarazione IVA relativa all’imposta dovuta per l’anno precedente. La presentazione di questo documento può essere fatta solo in via telematica ed entro i termini ordinari;
  • il commissario liquidatore è inoltre chiamato a presentare la dichiarazione ai fini dell’insinuazione nel passivo della procedura concorsuale; l’operazione va effettuata sempre in via telematica. Questo obbligo riguarda tutte le operazioni registrate dal 1° gennaio fino alla data della liquidazione coatta amministrativa. Inoltre, il commissario liquidatore ha l’obbligo di presentare la dichiarazione entro quattro mesi dalla nomina. Il documento deve essere presentato all’Ufficio locale della Direzione provinciale dell’Agenzia delle entrate competente.

Non solo, il commissario liquidatore può anche emettere fatture entro 30 giorni dal momento in cui effettua le operazioni. Differente il discorso per le liquidazioni periodiche che devono obbligatoriamente essere effettuate soltanto“in caso di avvenuta registrazione di operazioni imponibili nel mese o nel trimestre”.